L’assegno di cura è un intervento mirato ad assicurare un’adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.

 

CHI PUO’ OTTENERLO

Possono accedere ai benefici previsti dalla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 le persone non autosufficienti e le famiglie che assicurano ai propri familiari non autosufficienti la necessaria assistenza al domicilio, che siano residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, in possesso dei seguenti requisiti:

  • condizione di non autosufficienza valutata dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Servizio di A.D.I. e comprovata dalle competenti commissioni mediche per l’accertamento dello stato di invalidità di cui alla Legge n. 18 del 11/02/1980 così come riportato ai punti 5, 6 e 12 del verbale di Commissione Medica;
  • condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2021, non superiore ai € 10.635,30.

Per essere destinataria dell’assegno di cura di tipo A, la famiglia deve essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona non autosufficiente, ovvero garantire presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L’importo mensile dell’assegno di cura, che integra l’indennità di accompagnamento, di tipo B e di quello di tipo C è di € 300,00.
Tale importo è ridotto del 20% nel caso dell’assegno di tipo A.
Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.
Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di subentro il diritto del beneficiario subentrato decorre dal mese di sottoscrizione del PAI.
Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accredito su conto corrente bancario.
Il contributo non è cumulabile con i benefici economici di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività, il contributo per persone affette da SLA di cui alla D.G.R. n. 256/2013, il contributo per persone in Stato vegetativo di cui alla D.G.R. n. 1016/2013, il contributo alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018, ecc.

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di Assegno di Cura, il cui modello è presente negli allegati A, B e C del presente Avviso, servendosi dell’apposito modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale https://assegnodicura.regione.basilicata.it o rivolgendosi all’Ufficio Sociale del Comune di residenza.
La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico.
Le tre copie stampate e firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere consegnate a mano o per PEC-Posta Elettronica Certificata al Comune di residenza della persona non autosufficiente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Per le domande consegnate a mano farà fede timbro e data di accettazione del Comune di residenza che rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda. Per le domande trasmesse a mezzo PEC indicare nell’oggetto “RICHIESTA ASSEGNO DI CURA PER NON AUTOSUFFICIENTI” e farà fede la data di consegna.

La domanda non sarà accettata se:

 

  • non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
  • risulterà stampata in versione bozza;
  • risulterà modificata e/o integrata a mano.
Il richiedente può presentare domanda per una sola delle tipologie di assegno. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
  • certificato di invalidità per la concessione dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi della L. 18/1980;
  • certificazione I.S.E.E. 2021 del nucleo familiare della persona non autosufficiente attestante il valore non superiore a € 10.635,30;
  • stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, accompagnato da un’autocertificazione che attesti l’assistenza diretta al proprio familiare (Assegno di tipo A) o l’intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o familiari o di altre persone (Assegno di tipo B o di tipo C);
  • dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già assistita da familiari o assistenti familiari o da altre persone e richieda l'assegno di tipo B o di tipo C).